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Clausola di vendita vista e apprezzata: significato e limiti

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La clausola “vista e piaciuta” utilizzata dai concessionari per limitare l’efficacia della garanzia sulle moto usate è stata dichiarata non valida dalla Cassazione. Fino a qualche anno fa, la legge sulla garanzia dei beni prevedeva un’eccezione che permetteva ai venditori di ridurre la responsabilità per eventuali difetti tramite questa clausola. Tuttavia, la Cassazione ha stabilito con una sentenza del 2016 che questa interpretazione non è valida e ha ripristinato i diritti dei consumatori.

Secondo il Codice del Consumo, il venditore professionista è responsabile dei difetti che si verificano durante il periodo di garanzia, che è di due anni o 12 mesi. Nei primi 12 mesi, qualsiasi problema viene considerato un difetto di conformità e la responsabilità ricade sempre sul venditore. Per evitare queste rigide regole, è diventato comune inserire nel contratto di acquisto la clausola “vista e piaciuta”.

Tuttavia, la clausola “vista e piaciuta” rende praticamente inesistente la garanzia legale, poiché implica che il consumatore sia consapevole e accetta i difetti del veicolo al momento dell’acquisto. La Cassazione ha stabilito che questa clausola vale solo per i difetti evidenti e non può costringere il consumatore a farsi carico di difetti occulti, anche se la clausola è presente nel contratto. Inoltre, la Cassazione ha esteso la garanzia del venditore a tutti i difetti occulti, incluso quelli di costruzione. Questa pronuncia si applica anche alle clausole “visto e piaciuto” presenti nei contratti di compravendita tra professionisti o tra privati, al di fuori del Codice del Consumo.

In conclusione, la sentenza della Cassazione ha limitato notevolmente l’efficacia della clausola “vista e piaciuta” e ha ristabilito i diritti dei consumatori nell’ambito della garanzia sulle moto usate.


Clausola di vendita vista e piaciuta, cosa significa e quali sono i limiti

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